lunedì 24 febbraio 2014

GIUDICI FEDERALI ? seconda parte

Senza lasciarci intimorire dalle denunce che varie persone dichiarano di aver depositato contro il nostro blog, continuiamo la nostra opera nel mettervi a conoscenza dei fatti che accadono in modo reiterato in FIDS.

Chiariamo che non si tratta in nessun modo di voler colpire persone specifiche, in quanto tali, ma semplicemente per i ruoli che le stesse rivestono.

Ruoli che coinvolgono migliaia di persone, ed in quanto tali, sono d’interesse pubblico.

Chiariamo che esiste in Italia il diritto di cronaca e riportiamo cosa preveda la Cassazione in merito:

secondo la Cassazione (Cass. civ., sez III, 4 luglio 2006, n. 15270) vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca soltanto quando vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) la verità delle notizie (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca);
b) la continenza, cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca ed anche la critica, evitando termini esclusivamente insultanti;
c) la sussistenza di un interesse pubblico all’informazione (ex plurimis: Cass. civ., sez. III, 15 dicembre 2004, n. 23366; Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2001, n. 15999; Cass. civ., 18 ottobre 1984, n. 5252). 

Noi rispettiamo perfettamente questi 3 requisiti, in quanto:

a) ogni cosa pubblicata è supportata da prove documentali o registrazioni, mai intercettazioni, svolgendo un diligente lavoro di ricerca;
b) non vengono mai utilizzati insulti;
c) gli argomenti trattati sono sempre d’interesse pubblico.

Abbiamo inoltre rilevato un comportamento fortemente omissivo da parte della giustizia sportiva FIDS da un lato e dall’altro una direzione d’indagine sempre verso persone che non condividano l’operato dell’attuale dirigenza della FIDS.

Devono ricordarsi queste persone che anche loro sono cittadini italiani ed in quanto tali devono rispettare la legge dello stato, ad esempio vi ricordiamo cosa prevede nel Codice Penale l’Art. 40. Rapporto di causalità:

“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”


Attendiamo quindi i risvolti di ulteriori loro azioni in atto in questi giorni, dopo di che completeremo il dossier che consegneremo alle forze dell’ordine.

Auspichiamo sia percepibile che siamo molto sicuri del nostro operato, e dei rischi che lo stesso potrebbe tuttavia significare, ma noi continuiamo a lottare per le cose giuste e per i diritti dei ballerini e maestri che sono prima di tutto dei cittadini italiani.

… e tu che ora stai leggendo, continuerai a stare a guardare senza capire che il tuo spirito è già morto visto che subisci in silenzio e pertanto sei tu stesso omissivo?


GUARDATE E ASCOLTATE IL VIDEO









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